Ordinanza del sindaco del 6 marzo: misure per il contenimento della diffusione della malattia infettiva covid-19

Ordinanza del sindaco del 6 marzo: misure per il contenimento della diffusione della malattia infettiva covid-19

IL SINDACO
Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente:“In particolare in caso di
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità
locale….”;
Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal mese di febbraio sta interessando il territorio
nazionale in merito alla diffusione del virus Covid 19 – Coronavirus;
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto, in particolare il DPCM 4 marzo 2020
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute
pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;
ORDINA
L’attuazione delle seguenti misure urgenti rivolte al contenimento ed alla gestione della
propagazione del covid-19- a far data dal 6.3.2020 al 15.03.2020:
1. chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali eccetto la Polizia Municipale, l'ufficio
anagrafe e servizi demografici, l'Ufficio Protocollo. L'accesso ai detti uffici deve avvenire
mediante ingressi contingentati, con non più di due utenti nell’area di attesa, e nel rispetto
delle distanze di cui all’allegato 1, lett. d), del sopra citato DPCM 4.03.2020;
2. L'accesso a tutti gli altri uffici comunali è consentito solo su appuntamento da prenotare
telefonicamente, mediante ingressi contingentati, con non più di due utenti nell’area di
attesa, e nel rispetto delle distanze di cui all’allegato 1, lett. d), del sopra citato DPCM
4.03.2020;
3. chiusura delle palestre scolastiche per le attività sportive extrascolastiche;
4. accessibilità alle sale di lettura e di studio della biblioteca comunale Venturino Venturi
con ingressi contingentati con non più di due utenti per ogni stanza e nel rispetto delle
distanze di cui all’allegato 1, lett. d), del sopra citato DPCM 4.03.2020;
5. accessibilità al prestito librario con ingressi contingentati, con non più di un utente
presso l'accoglienza della biblioteca comunale Venturino Venturi, e nel rispetto delle
distanze di cui all’allegato 1, lett. d), del sopra citato DPCM 4.03.2020;
6. in conseguenza ed attuazione della chiusura di tutte le attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché dei servizi educativi per l’infanzia, disposte dal sopra citato
DPCM 4 marzo 2020, la sospensione del trasporto scolastico a porte aperte fino al 15
marzo 2020;
7. accesso al Museo delle Miniere e del Territorio MINE nel rispetto delle distanze di cui
all.’1, lett. d), del sopra citato DPCM 4.03.2020.
RACCOMANDA
a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal
Ministero della Sanità e richiamate nell’allegato 1 del DPCM 4.03.2020;
a tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgano una funzione di coordinamento o supervisione
di qualsiasi forma associativa, di vigilare sul rispetto delle misure sopra citate;
STABILISCE
1. che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data
la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;
2. la trasmissione della presente ordinanza a:
• Prefettura di Arezzo;
• Regione Toscana;
• Polizia Locale;
• Carabinieri;
• Ai soggetti, a cura dei competenti uffici, che a vario titolo, direttamente o
indirettamente siano coinvolti da quanto disposto nella presente ordinanza.
AVVERTE CHE
• la presente ordinanza ha decorrenza dal 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020
compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni. Le disposizioni del punto 6
decorrono dal 7 marzo 2020 al 15 marzo 2020;
• l’inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art.
650 del codice penale.
Cavriglia, li 6/03/2020
Il Sindaco
Leonardo Degl'Innocenti o Sanni



Comune di Cavriglia

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