Separazione e divorzio

Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi.

I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:

- avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;

- rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.


Separazioni e divorzi davanti all’avvocato (articolo 6 Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162)

Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. 


La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di  un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica)  al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero) 

Gli avvocati possono trasmettere il documento via pec all'indirizzo: comune.cavriglia@postacert.toscana.it. L'ufficio, una volta trascritto l'accordo, provvederà ad inviare conferma dell'avvenuta trascrizione.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile (articolo 12 Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162)

I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:

figli minori 

figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;

figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.


In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

E' necessario contattare l'ufficio di Stato Civile per fissare un appuntamento per la sottoscrizione dell'accordo di separazione/divorzio.

Il giorno della firma dell'accordo sarà fissato un nuovo appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile almeno 30 giorni dopo dove i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare l'accordo sottoscritto in precedenza.

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.

Non sono ammesse rappresentanze.

COSTI

Il Diritto fisso pari a € 16.00 può essere pagato con una delle seguenti modalità:

  1.  con pagamento a mezzo bancomat PAGOPA presso l'ufficio di stato civile
  2.  online con il servizio PAGO PA (clicca qui per accedere al servizio)

Normativa

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970) 

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Legge 6 maggio 2015, n. 55



Comune di Cavriglia

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