Rilascio contrassegno per disabili

Permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi riservati.  E' valido in tutti i paesi della Comunità  Europea   e viene rilasciato a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

Per ottenere il rilascio e/o rinnovo

Presentarsi personalmente o tramite un delegato all’Ufficio di Polizia Municipale di Cavriglia dal Lunedì al Sabato nell’orario 09.00 – 11.00 e riempire l’apposito modulo con allegata 1 foto formato tessera per l'apposizione sul contrassegno.
 
Per il rilascio delle autorizzazioni non  è prevista alcuna spesa.
 
Essendo necessaria la firma dell’atto da parte dell’intestatario è  prevista la possibilità di raccogliere la firma presso il domicilio nei casi di assoluto impedimento a muoversi.
 
Rilascio contrassegno
Viene rilasciato dietro presentazione di apposita richiesta corredata di specifica certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda USL.
La certificazione non è necessaria solo nei seguenti casi:
• persone in possesso di certificato di invalidità civile (mod. ministeriale A-SAN) se in esso risulta espressamente barrata la casella recante la dicitura "impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore" .
• persone in possesso di certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l'art. 3 comma 3 e vi sia un SI sia sulla mobilità che sulla gravità della stessa,
• per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20.
 
Rinnovo  contrassegno valido 5 anni
Oltre al modulo di richiesta dovrà essere prodotto uno dei seguenti documenti:
• certificato del medico curante del richiedente dove si attesta il permanere della patologia per il quale è stato rilasciato il contrassegno originale.
• certificato di invalidità civile (mod. ministeriale A-SAN) se in esso risulta espressamente barrata la casella recante la dicitura "impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore",
• certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l'art. 3 comma 3 e vi sia un SI sia sulla mobilità che sulla gravità della stessa,
• per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20.
 
Rinnovo  contrassegno valido meno di   5 anni
Oltre al modulo di richiesta dovrà essere prodotto uno dei seguenti documenti:
• certificato rilasciato dall'Azienda Usl, Dipartimento Sanità Pubblica,
• certificato di invalidità civile (mod. ministeriale A-SAN) se in esso risulta espressamente barrata la casella recante la dicitura "impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore",
• certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l'art. 3 comma 3 e vi sia un SI sia sulla mobilità che sulla gravità della stessa, per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20.

Tempi e iter della pratica

Di norma la pratica viene immediatamente evasa.
 
Utilizzo del contrassegno
Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo solo quando la persona con deambulazione sensibilmente ridotta è a bordo.
Nel retro del contrassegno, oltre ai dati anagrafici (nome e cognome e data di nascita) sarà aggiunta la foto e la firma del titolare.
 
Che cosa non è possibile fare:
• esporre il contrassegno su un veicolo non a servizio del disabile (utilizzo improprio)
• usare il contrassegno da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza soggiacerà alla sanzione per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, C.d.S.).
• circolare creando pericolo ed intralcio
• sostare o fermarsi in zona di divieto
• utilizzare fotocopia del contrassegno o fare fotocopie per i parenti o altri
• alterare ( modifica materiale del contrassegno per farlo apparire diverso), contraffare (riprodurre il contrassegno per imitare in tutto in parte il contenuto di quello originale), falsificare il contrassegno (inserire dati inesistenti o comunque non veritieri) -(si incorre in sanzione penale art. 482 codice penale)
• continuare ad utilizzare il contrassegno da parte dei parenti anche quando il titolare del contrassegno è deceduto.
 
Sanzioni
L'uso improprio del contrassegno, l'utilizzo di fotocopie e l'intervento materiale sul contrassegno, sono soggetti oltre che alle sanzioni amministrative anche a quelle accessorie della sospensione e revoca dell'autorizzazione e del relativo contrassegno, si versa in ipotesi di reato e si incorre in sanzione penale ex art. 482 codice penale

 



Comune di Cavriglia

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