Concessione dell'assegno di maternità
Informativa
La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs n. 151 /2001 nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
In mancanza della donna, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
La domanda dovrà essere compilata sull'apposito modulo scaricabile in allegato, alla quale andrà allegato l'ISEE del nucleo familiare nel quale deve essere presente il codice fiscale del neonato/a ;
Per l'anno 2024 il valore ISEE per essere ammessi al contributo è pari ad Euro 20.221,13 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.31 del 7 febbraio 2024)