Autentica della firma

Cos'è l'autentica della firma

È l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione contiene l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante (occorre, pertanto, che quest'ultimo presenti il proprio documento di riconoscimento in corso di validità), le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro dell'ufficio.

Su quali documenti può essere effettuata

• sulle istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a privati che consentono ad utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/00 (ad es. sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede diretta a una banca o alle Poste Italiane)
• sulle istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dirette a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di Pubblici Servizi unicamente al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (non procure: vedi requisiti), ad esempio pensioni, contributi, etc
• sugli atti relativi a passaggi di proprietà di beni mobili (es. autoveicoli) ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 223 del 04.07.2006
• nelle quietanze liberatorie del pagamento di un assegno emesso senza provvista, dopo la scadenza del termine di presentazione, ai sensi dell'art. 8 lett. f-bis del D.L n. 70 del 13/05/2011 che ha inserito il comma 3-bis all'art. 8 della Legge n. 386/1990

L’autenticazione non può essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di Pubblici Servizi. In questi casi, infatti, l’autenticità della firma è comprovata esclusivamente con l’apposizione della firma davanti al dipendente addetto o allegando all’atto una fotocopia non autenticata di un documento d’identità (in questo caso la documentazione può essere inviata anche per fax).
Oltre che dai soggetti riconosciuti dalla legge, ossia da un notaio, cancelliere e segretario comunale, l’autenticazione delle firme può essere redatta da un funzionario incaricato dal Sindaco. In tal caso ci si può rivolgere all'Ufficio Anagrafe. È possibile che il servizio di autenticazione di firma sia svolto anche presso il domicilio del richiedente.

Chi può chiedere l'autentica della firma

• i maggiorenni
• per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore
• per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. Per l'elezione del tutore occorre rivolgersi al Tribunale Ordinario.
• per chi non sa o non può firmare, ossia in caso di analfabetismo o di impedimento fisico, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento senza bisogno di testimoni, utilizzando la dicitura "impossibilitato a firmare per..."
• nel caso di persona impossibilitata a muoversi ma comunque capace di intendere e di volere, la Polizia Municipale svolge a domicilio (propria abitazione, ospedale, casa di riposo) il servizio di autenticazione di firma

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute, è sostituita da una dichiarazioneresa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
La dichiarazione deve riportare il motivo dell'impedimento ed è resa davanti a un pubblico ufficiale esibendo un documento di identità.

Costi

L'autentica della firma davanti al funzionario incaricato sconta l'imposta di bollo nella misura di € 16,00 salvo i casi di esenzione previsti dalla legge e in tal caso sarà cura del richiedente indicare l'articolo di legge recante la causale di esenzione dal bollo

E' QUINDI NECESSARIO PRESENTARSI ALL'UFFICIO GIA' IN POSSESSO DELLA MARCA DA BOLLO DA 16 EURO

Normativa di riferimento

1. Legge n. 53 del 21.03.1990: Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
2. D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
3. Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affarti Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - n. 31/2005
4. D.L. n. 223 del 04.07.2006, art. 7 convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006
5. D.L. n. 70 del 13/05/2011 art. 8 lett. f-bis convertito in Legge n. 106 del 12/07/2011
6. Legge n. 183 del 12/11/2011, art. 15 (CD decertificazione)
Info scheda


Comune di Cavriglia

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